Ordinamento giudiziario›Capo IV
Art. 52
Sede della corte di appello
In vigore dal 21 apr 1941
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-52