Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 52

Sede della corte di appello

In vigore dal 21 apr 1941
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
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Sede della corte di appello (Art. 52 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo