Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 56

Costituzione del collegio giudicante

In vigore dal 1 gen 1978
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-56

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Costituzione del collegio giudicante (Art. 56 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo