Art. 56 · Costituzione del collegio giudicante
Ordinamento giudiziario›Capo IV

Art. 56

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Costituzione del collegio giudicante

In vigore dal 1 gen 1978
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-56