Ordinamento giudiziario›Capo IV
Art. 59
Sezioni distaccate di corte d'appello
In vigore dal 21 apr 1941
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-59