Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 59

Sezioni distaccate di corte d'appello

In vigore dal 21 apr 1941
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento. Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono. Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sezioni distaccate di corte d'appello (Art. 59 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo