Ordinamento giudiziarioSez. IV

Art. 64

Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche

In vigore dal 25 ott 1989
Il tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento. Il tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito. Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati. La sezione di corte di appello funzionante come tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'.
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Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche (Art. 64 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo