Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 62

Grado onorario degli assessori

In vigore dal 21 apr 1941
Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
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Grado onorario degli assessori (Art. 62 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo