Ordinamento giudiziario›Capo IV
Art. 62
158 / 323Grado onorario degli assessori
In vigore dal 21 apr 1941
Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-62