Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 9
Giuramento
In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-9