Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 13
Esenzione da uffici e servizi pubblici
In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-13