Ordinamento giudiziarioTitolo PRIMOCapo I

Art. 13

Esenzione da uffici e servizi pubblici

In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esenzione da uffici e servizi pubblici (Art. 13 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo