Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 14
Potestà di polizia dei giudici
In vigore dal 21 apr 1941
Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-14