Ordinamento giudiziarioTitolo PRIMOCapo I

Art. 14

Potestà di polizia dei giudici

In vigore dal 21 apr 1941
Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.
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Potestà di polizia dei giudici (Art. 14 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo