Ordinamento giudiziarioTitolo PRIMOCapo I

Art. 10

Termine per l'assunzione delle funzioni

In vigore dal 31 dic 2023
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione. Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio. Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Note all'articolo

  • La L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei".
  • Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nel modificare l'art. 34 della L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno".

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Termine per l'assunzione delle funzioni (Art. 10 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo