Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 6
Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati
In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-6