Ordinamento giudiziarioTitolo PRIMOCapo I

Art. 6

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'. Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.
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Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati (Art. 6 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo