Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 1
Dei giudici
In vigore dal 18 lug 1998
La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51; 110a
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal megistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza;
Note all'articolo
- La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che la disposizione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1995.
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-1