Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 5
Organici; sedi giudiziarie
In vigore dal 21 apr 1941
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell' ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-5