Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 7
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero
In vigore dal 21 apr 1941
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-7