Ordinamento giudiziarioTitolo PRIMOCapo I

Art. 7

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero

In vigore dal 21 apr 1941
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
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Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero (Art. 7 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo