Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 17

Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore

In vigore dal 21 apr 1941
I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.
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Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore (Art. 17 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo