Ordinamento giudiziario›Capo II
Art. 17
Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
In vigore dal 21 apr 1941
I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-17