Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 75

Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

In vigore dal 21 apr 1941
Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa. Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo. Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.
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Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa (Art. 75 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo