Ordinamento giudiziario›Capo II
Art. 80
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
In vigore dal 21 apr 1941
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-80