Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 80

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

In vigore dal 21 apr 1941
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali. Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile. Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.
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Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali (Art. 80 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo