Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 82

Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali

In vigore dal 21 apr 1941
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.
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