Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 83

Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero

In vigore dal 25 ott 1989
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-83

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Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero (Art. 83 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo