Ordinamento giudiziario›Capo II
Art. 79
Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
In vigore dal 21 apr 1941
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.
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