Art. 79 · Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
Ordinamento giudiziario›Capo II

Art. 79

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Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

In vigore dal 21 apr 1941
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.
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