Ordinamento giudiziario›Capo II
Art. 79
43 / 323Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
In vigore dal 21 apr 1941
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-79