Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 104

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione

In vigore dal 1 mar 2008
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-104

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Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione (Art. 104 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo