Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 109

Supplenza di magistrati del pubblico ministero

In vigore dal 1 mar 2008
In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario"." Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-109

In sintesi

La disposizione stabilisce chi deve sostituire i vertici del pubblico ministero quando sono assenti o impossibilitati a svolgere le proprie funzioni. Se manca il procuratore generale, l'ufficio viene retto dall'avvocato generale o dal sostituto piu' anziano. Se manca il procuratore, la guida passa al procuratore aggiunto o al sostituto piu' anziano. Infine, in caso di carenza di magistrati negli uffici del distretto, il procuratore generale puo' affidare temporaneamente tali funzioni a magistrati di altri uffici del medesimo distretto.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la continuita' e il regolare funzionamento degli uffici del pubblico ministero in caso di assenza o impedimento dei magistrati titolari.

A chi si applica

Si applica ai magistrati del pubblico ministero, inclusi procuratori generali, procuratori, avvocati generali, procuratori aggiunti e sostituti procuratori.

Esempio pratico

Se un procuratore e' improvvisamente impossibilitato a lavorare per motivi di salute, la reggenza dell'ufficio viene assunta dal procuratore aggiunto. Qualora mancasse anche quest'ultimo, il ruolo viene affidato temporaneamente al sostituto procuratore piu' anziano in servizio.

Cosa è cambiato

L'articolo e' stato modificato in primo luogo dall'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Successivamente e' intervenuta la modifica apportata dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento 006G0136. Infine, l'articolo e' stato ulteriormente modificato dall'articolo 16-ter, comma 1, del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Domande frequenti

Chi sostituisce il procuratore generale in caso di impedimento?La reggenza dell'ufficio viene assunta dall'avvocato generale oppure dal sostituto piu' anziano.
Cosa accade se mancano i magistrati di un ufficio del pubblico ministero nel distretto?Il procuratore generale presso la corte di appello puo' stabilire che le funzioni siano svolte temporaneamente da magistrati provenienti da altri uffici del pubblico ministero dello stesso distretto.
Chi regge l'ufficio se manca il procuratore?L'ufficio viene retto dal procuratore aggiunto o, in sua assenza, dal sostituto piu' anziano.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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