Ordinamento giudiziario›Capo III
Art. 114
AbrogatoApplicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore
In vigore dal 12 mar 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-114