Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 114

Abrogato

Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore

In vigore dal 12 mar 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-114

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Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore (Art. 114 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo