Art. 114 · Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore
Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 114

Abrogato123 / 323

Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore

In vigore dal 12 mar 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58

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