Ordinamento giudiziario›Titolo QUINTO›Capo I
Art. 118
Gradi nella magistratura
In vigore dal 21 apr 1941
I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario;
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-118