Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 121

Abrogato

Ammissione a funzioni giudiziarie

In vigore dal 28 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-121

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Ammissione a funzioni giudiziarie (Art. 121 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo