Ordinamento giudiziario›Titolo QUINTO›Capo I
Art. 120
AbrogatoFunzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione
In vigore dal 31 lug 2007
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-120