Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 122

Abrogato

Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti

In vigore dal 27 mar 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48

Note all'articolo

  • La L. 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo diventa efficace in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-122

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Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti (Art. 122 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo