Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 113

Abrogato

Applicazioni di sostituti procuratori del Re Imperatore

In vigore dal 25 ott 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "L'articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura"."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-113

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Applicazioni di sostituti procuratori del Re Imperatore (Art. 113 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo