Art. 84 · Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena
Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 84

Abrogato48 / 323

Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena

In vigore dal 25 ott 1989
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449

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