Art. 24
In vigore dal 7 dic 1940
Per l'applicazione dell'articolo 116 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il Comando generale della M.V.S.N. segnala con particolare rapporto al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) gli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino, a suo avviso, nelle condizioni di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento per merito eccezionale.
Il rapporto anzidetto viene quindi trasmesso alle competenti autorità giudicatrici della Regia guardia di finanza, perché possano esprimere il parere in merito all'avanzamento di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-24