Art. 19

In vigore dal 7 apr 1955
A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106, 108 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni 20 e 22 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro» per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, è ridotta ad anni due. Il periodo massimo di permanenza nelle posizioni suddette è fissato in anni tre, per gli ufficiali di cui al precedente comma che vi saranno collocati fino a tutto l'anno 1940-XVIII. Il collocamento a domanda fuori quadro viene concesso al soli generali, entro l'anno dal raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente . I generali di brigata, però, possono ottenerlo in ragione di non più di uno ogni due anni. Il collocamento a domanda fuori organico non può essere concesso se non ad eventuale raggiungimento dei limiti numerici stabiliti per i singoli gradi dal precedente . Le elevazioni dei periodi di permanenza in posizione ausiliaria, risultanti dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, non sono applicabili agli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino in detta posizione alla data di entrata in vigore del presente decreto o che vi siano successivamente collocati, senza essere prima passati attraverso le posizioni di fuori quadro o di fuori organico.

Note all'articolo

  • La L. 27 febbraio 1955, n. 84 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-19

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