Art. 21

In vigore dal 7 dic 1940
Alle quattro categorie degli ufficiali in congedo della Regia guardia di finanza corrispondono altrettanti ruoli di anzianità, nei quali gli ufficiali stessi vengono iscritti distintamente per categoria di appartenenza e per gradi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-21

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