Art. 26

In vigore dal 7 dic 1940
La proposta di sottoporre al Consiglio di disciplina un ufficiale della Regia guardia di finanza, in seguito a regolare inchiesta eseguita secondo le norme stabilite per il Regio esercito, viene trasmessi al Comando generale, per via gerarchica, dall'autorità inquirente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-26

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