Art. 29
In vigore dal 7 dic 1940
Nei casi di corresponsabilità di cui all', l'autorità inquirente del Corpo trasmette, per via gerarchica, gli atti d'inchiesta al Comando generale, cui spetta di provvedere all'ulteriore inoltro degli atti stessi all'autorità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, da cui dipende l'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano, ovvero al Ministro per la guerra al quale spetta di ordinare il Consiglio, se l'ufficiale più elevato in grado o più anziano appartiene alla Regia guardia di finanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-29