Art. 32

In vigore dal 7 dic 1940
Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare, insieme con ogni altro documento od atto che vi si connetta, saranno inviati dal presidente del Consiglio di disciplina al Comando generale del Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-32

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