Art. 36
In vigore dal 7 dic 1940
Nei casi di corresponsabilità di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, l'inchiesta viene ordinata dal comandante delle truppe del reparto d'oltre mare, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano fra gli ufficiali corresponsabili appartenga al Regio esercito ovvero alla Regia guardia di finanza, alla Regia marina, alla Regia aeronautica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-36