Art. 40

In vigore dal 7 dic 1940
Ai generali di divisione comandanti in secondo della Regia guardia di finanza può essere conferito - all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze - il rango di generale di corpo d'armata ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV del citato decreto. Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti dei generali di divisione della Regia guardia di finanza collocati in ausiliaria anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e che abbiano ricoperto la carica suddetta.
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