Art. 43

In vigore dal 7 dic 1940
Le disposizioni contenute negli articoli 94 e 111 - primo e secondo comma della lettera c) - della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, restano in vigore per gli ufficiali che, alla data del presente decreto, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi. Tali ufficiali debbono possedere i requisiti stabiliti dall' del presente decreto. Tuttavia è consentito che il periodo di servizio o di incarico sia sostituito da eguale periodo di comando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-43

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