Art. 44

In vigore dal 7 dic 1940
Per gli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 frequentarono il corso allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo, la data d'inizio del servizio militare, agli effetti di cui alla tabella annessa all' del Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, si considera protratta del tempo corrispondente alla durata del corso. Nel caso in cui tale data sia anteriore al 1° febbraio 1915, i punti minimi totali, di cui al citato , sono ridotti di tanti quarti di punto (25/100) quanti sono i mesi e le frazioni di mese trascorsi a frequentare il corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-44

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