Art. 34

In vigore dal 7 dic 1940
Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che nell'Albania, nell'Africa italiana o nelle Isole italiane dell'Egeo si rendano responsabili di atti reputati incompatibili col grado, sono sottoposti a Consiglio di disciplina, per decisione del Ministro per le finanze, in seguito a proposta delle competenti autorità gerarchiche per il tramite del Governatore, comandante delle Forze armate, o del comandante delle truppe, o direttamente, previa formale inchiesta da svolgere ad iniziativa delle autorità anzidette o del Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-34

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