Art. 27

In vigore dal 7 dic 1940
Nei casi di corresponsabilità di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, viene ordinato un unico Consiglio e gli ufficiali del Corpo, ove non siano di grado più elevato o più anziano, seguono in giudizio, per quanto riguarda la competenza ad ordinare il Consiglio di disciplina, la sorte dell'ufficiale corresponsabile più elevato In grado o più anziano del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica. Nel caso che l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra in relazione al grado dell'ufficiale del Corpo. Gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorità dalla quale dipende il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali corresponsabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-27

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