Art. 25
In vigore dal 7 dic 1940
Oltre le esclusioni previste dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, non possono far parte del consiglio di disciplina, che deve giudicare l'ufficiale della Regia guardia di finanza:
a) il comandanti generale e il comandante in secondo del Corpo;
b) gli ufficiali del Corpo, del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Regia guardia di finanza, o istruttori presso istituti del Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-25