Art. 20

In vigore dal 7 dic 1940
l'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, riassunti in servizio a tenore della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2844, per quanto non è stabilito dal presente decreto, è regolato dalle norme contenute negli del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, nell' del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e nell'art. 111 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-20

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