Art. 23
In vigore dal 7 dic 1940
Per l'applicazione dell'art. 115 della legge 7 giugno 1934-X11, n. 899, l'iniziativa della proposta di promozione per meriti eccezionali deve partire da una autorità militare della Regia guardia di finanza o del Regio esercito, la quale fornisce alle autorità giudicatrici per l'avanzamento gli elementi necessari, perché tali autorità possano pronunciare un sicuro parere in merito alla proposta stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-23