Art. 28

In vigore dal 7 dic 1940
Nei casi di corresponsabilità di cui al precedente articolo, almeno uno dei componenti del Consiglio deve essere ufficiale della Regia guardia di finanza. La presidenza del Consiglio spetta all'ufficiale del Corpo, se appartiene al Corpo stesso l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano di quelli sottoposti a Consiglio. Qualora nelle mancanze siano implicati ufficiali del Corpo e ufficiali del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica, i due membri del Consiglio saranno ufficiali del Corpo, se il presidente sarà tratto dal gruppo designato dall'altra autorità interessata. L'ufficiale o gli ufficiali del Corpo che devono far parte del Consiglio di disciplina, sono designati dal Comando generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-28

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