Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo II›Capo I
Art. 40
In vigore dal 27 ago 1940
La denunzia della vincita, entro il termine di giorni trenta, dev'essere fatta dal giuocatore all'Intendenza di finanza della provincia per mezzo di lettera raccomandata o con telegramma.
La denunzia deve indicare esattamente il numero e la sede della ricevitoria che ha rilasciato la bolletta, la data della estrazione e la ruota cui la bolletta si riferisce, il numero e la serie della bolletta ed il prezzo relativo, ed i numeri vincenti.
Storico versioni
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