Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo IICapo I

Art. 39

In vigore dal 27 ago 1940
Le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta semprechè questa venga presentata entro il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo alla data della estrazione cui la vincita si riferisce, e concorrano le condizioni stabilite dall' del R. decreto-legge n. 1933 del 1938. Per le bollette vincenti presentate nel penultimo od ultimo giorno di prescrizione, il ricevitore provvederà al pagamento di esse, ma ne darà immediato avviso all'Intendenza di finanza, sede di archivio. Quando il giuocatore abbia denunziato la vincita entro il detto termine di trenta giorni, la bolletta dev'essere in ogni caso presentata non oltre il novantesimo giorno da quello successivo alla data di estrazione cui la vincita stessa si riferisce. Decorso questo termine non si fa più luogo al pagamento della vincita.
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